Da giovedì 1° ottobre 2026 entrano in vigore, anche a Reggio Emilia, le misure previste dal Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna di concerto con i Comuni capoluogo e in accordo con le Regioni della Pianura Padana, per contenere gli inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nel difficile – per concentrazioni di Pm10 oltre i limiti consentiti – periodo autunnale e invernale. Le misure previste resteranno in vigore fino al 31 marzo 2027.
Da oggi il via al Piano Aria integrato regionale
REGGIO EMILIA – Tra le novità più rilevanti, dopo un confronto della Regione Emilia-Romagna con le altre Regioni del bacino Padano viene sospeso il blocco strutturale alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo ottobre e che viene invece differito al primo ottobre 2027. Vengono altresì previste una serie di misure alternative e compensative per garantire una riduzione delle emissioni inquinanti addirittura superiore a quella quantificabile con il blocco dei veicoli diesel euro 5. Tra queste vi è l’accensione posticipata degli impianti termici a uso civile, fissata al 1°novembre (ad esclusione degli ospedali, delle case di cura e delle scuole) e il rafforzamento, nelle fasi emergenziali per la qualità dell’aria, delle limitazioni all’utilizzo degli impianti domestici a biomassa. Sempre in fase emergenziale viene ampliato di un’ora – dalle 8 alle 19 – l’orario di applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati.
Confermato l’uso del Move – in
Viene confermato l’utilizzo di Move–in, la black box da installare sui mezzi a motore che consentirà ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere solo un numero di chilometri annui (fissati in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo) al di fuori dei periodi emergenziali e delle domeniche ecologiche, quando dovranno comunque restare fermi (regioneer.it/move-in).
25 superamenti
Vengono confermate anche le misure aggiuntive in caso di 25 superamenti complessivi del valore limite giornaliero di Pm10, quali ad esempio maggiore ricorso allo smart working o interventi più frequenti di pulizia delle strade, oltre a un sostanziale incremento dei controlli.
Il testo dell’ordinanza, i corridoi di attraversamento, l’elenco completo delle direttive Euro di riferimento e delle esenzioni sono pubblicati all’indirizzo www.comune.reggioemilia.it/provvedimentiaria
L’ordinanza
Limitazioni dal 1° ottobre al 31 marzo 2027– L’ordinanza dispone, dal primo ottobre 2026, il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e in tutte le domeniche per i seguenti veicoli:
– a benzina Euro 0 (pre Euro), Euro 1, Euro 2
– veicoli a Gpl/benzina e metano/benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2
– diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
– ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 e Euro 2
Alla domenica e nelle giornate emergenziali si fermano anche i veicoli diesel Euro 5.
In caso di adozione delle misure emergenziali, il blocco della circolazione viene ampliato alla fascia oraria 8-19.
Arpae effettuerà le rilevazioni ogni lunedì, mercoledì e venerdì, facendo quindi scattare le limitazioni emergenziali – in caso di sforamento delle Pm 10 per almeno 3 giorni consecutivi – già dai giorni seguenti, cioè rispettivamente dal martedì e dal venerdì, e fino al rientro delle Pm10 nei limiti, come da controlli successivi.
Il divieto alla circolazione è sospeso nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Reggio Emilia e, salvo l’attivazione delle misure emergenziali, nelle seguenti giornate: 1°e 24 novembre – 6, 8, 13, 20, 25 e 27 dicembre – 3 e 6 gennaio – 28 e 29 marzo.
Limitazioni
Limitazioni impianti di combustione da ottobre a marzo – Per tutto il periodo dal primo ottobre 2026 e fino al 31 marzo 2027, su tutto il territorio comunale e in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, è inoltre vietato l’utilizzo di stufe che utilizzano biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro) senza rispettare i valori emissivi previsti almeno per la classe “4 stelle” e/o con focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Nel caso in cui, per le condizioni climatiche, scatti lo stato di emergenza (allerta smog) per il superamento dei valori minimi indicati per le polveri sottili, il divieto si estende (sempre nel caso non siano l’unica fonte di riscaldamento domestico) anche alle stufe che non rispettano i valori previsti almeno per la classe “5 stelle”.
Non più di 19 gradi
Inoltre, è obbligatorio non superare la temperatura di 19°C nei luoghi di residenza, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali (con deroghe per scuole, ospedali, case di cura, sedi di attività sportive) e 17°C nei luoghi di attività industriali e artigianali.
Viene inoltre introdotto l’obbligo di certificazione conforme alla Classe A1 accreditata da un organismo accreditato nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet.
Infine, viene confermato l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico al fine di evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.
Fuochi all’aperto e spargimento liquami
Fuochi all’aperto e spargimento liquami – È vietata qualsiasi forma di combustione all’aperto a scopo di intrattenimento (falò, fuochi d’artificio) ad eccezione dei barbecue: in deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023.
È inoltre vietata qualsiasi forma di combustione all’aperto di residui vegetali, stoppie e paglie anche per le superfici investite a riso, fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000. Nel caso in cui non siano state attivate misure emergenziali, sono previste deroghe, inoltre, qualora sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:
per soli due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.
Confermato il divieto di spargimento di liquami zootecnici e il divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.